STATUTO
ART.1 - E’ costituita, sotto l’osservanza delle norme di cui al D. Lgs 460 del 04/12/97 l’Associazione denominata: ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CASERTA.
ART.2 - L’Associazione, senza scopo di lucro, si propone di svolgere le seguenti attività:
· la formazione integrale dell’uomo attraverso attività culturali, ricreative, spirituali e fisiche nei settori di: promozione sociale della cultura e dell’arte, diffondere la cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, con particolare attenzione alle problematiche del territorio Domizio;
· la fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a fruire, tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale:
· promuovere e organizzare, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, eventi quali convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed eno-gastronomiche nonché iniziative di solidarietà sociale ecc, che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti sul litorale Domizio;
· sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica ed il rispetto dell'ambiente;
· stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
· stimolare il potenziamento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
· curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici.
· Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà porre in essere tutte le attività lecite dirette al reperimento di risorse anche
tramite l’organizzazione di lotterie, tombole, pesca di beneficenza e quanto altro previsto, il tutto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art.39 comma 13-quinquiese del D.L 30/09/2003 n.269 convertito con modificazioni nella legge 24/11/2003 n.326.
ART.3 - L’Associazione avrà durata illimitata.
ART.4 - La vita dell’Associazione è regolata dall’Assemblea dei soci, cui compete la responsabilità delle decisioni relative all’elezione dei responsabili della vita associativa, alla programmazione delle attività e dei relativi preventivi di spesa; alla valutazione dei risultati conseguiti in ciascuna attività e dei consuntivi di spesa.
ART.5 - L’Associazione ha sede in Cellole (CE) alla Via Caravaggio n.69
ART.6 - Sono Soci Fondatori coloro che promuovono la presente Associazione; sono Soci Ordinari coloro che partecipano attivamente alla vita dell’Associazione. Per ottenere la qualifica di socio, il candidato dovrà produrre istanza in carta semplice al Consiglio di Amministrazione della Associazione, indicando nome cognome, luogo e data di nascita, residenza, attività o professione. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui respinga la domanda di adesione, ne darà motivazione scritta al candidato, che potrà appellarsi all’Assemblea degli Associati.
Nessun compenso è previsto per l’attività dei soci a favore dell’Associazione, fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute.
ART.7 - Il candidato acquista la qualifica di socio dal giorno in cui il Consiglio di Amministrazione lo ha accettato; da quel momento gode del diritto di voto, se ha già raggiunto la maggiore età, ed è tenuto all’osservanza dello Statuto, a partecipare al compimento delle attività dell’Associazione, agli incontri ed alle assemblee per le quali ha maturato il diritto a parteciparvi.
ART.8 - Il comportamento del socio dovrà essere consono alle finalità dell’Associazione. Qualora il comportamento del socio fosse scorretto, il Consiglio di Amministrazione ne voterà l’allontanamento, senza rimborso o liquidazione della quota sociale.
ART.9 - Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
· dalle quote versate dai soci;
· dai contributi degli enti e dei privati;
· dai contributi per lo svolgimento delle attività statutarie;
· da eventuali legati e donazioni e dai beni mobili ed immobili.
ART.10 - Sono organi dell’Associazione:
· L’assemblea dei soci;
· Il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri;
· Il Presidente;
Tutti gli Organi amministrativi vengono eletti liberamente col principio del voto singolo ai sensi dell’art.2532 e secondo il disposto dell’art.5 del DLgs.460/97;
ART.11 - L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che, ai sensi dell’art. 5 DLgs. 460/97 prestano la loro attività nell’Associazione, in via continuativa ed assolutamente non in via temporanea; i soci aventi la maggiore età avranno diritto di voto a partire dall’assemblea successiva a
quella di loro ammissione. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso da comunicarsi a norma di legge almeno quindici giorni prima della data prevista per l’assemblea , contenente la data il luogo e l’ora, nonché l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno. Nel detto avviso potrà essere indicata la data per l’eventuale seconda convocazione, nel caso in cui la prima convocazione andasse deserta o non si raggiungesse il minimo indispensabile per deliberare; l’Assemblea in seconda convocazione non potrà tenersi prima che siano decorse 24 ore da quella di prima convocazione. L’Assemblea sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, quando vi siano presenti almeno il 51% degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. In entrambi i casi l’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento da persona designata dall’Assemblea stessa. L’Assemblea designerà il segretario.
Ogni assemblea consterà di un verbale da riportarsi sull’apposito registro e sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L’Assemblea potrà riunirsi allorquando il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o necessario o quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli associati o la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. Ogni socio può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro socio. Non è ammessa più di una delega per ogni socio. L’Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione, delibera sull’eventuale revoca di alcuni o tutti i suoi membri; approva entro il mese di Aprile il rendiconto economico e finanziario relativo all’esercizio dell’anno precedente; delibera su ogni affare sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 12 - Per il primo quinquennio sono membri del Consiglio di Amministrazione i soci fondatori, tra i quali viene eletto il Presidente. Successivamente i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall’assemblea. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, salvo revoca o dimissioni, ed i suoi membri possono essere rieletti.
ART.13 - Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso da inviarsi a norma di legge almeno quindici giorni prima della data prevista per l’adunanza, salvo i casi di urgenza, nei quali è possibile l’invio, a mezzo telegramma, almeno tre giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio redige il programma annuale delle iniziative per l’assolvimento delle finalità dell’Associazione:
· Predispone il rendiconto economico e finanziario;
· Delibera l’ammissione dei soci o sulla loro estromissione;
· Delibera l’ordine del giorno dell’Assemblea degli associati, iscrivendovi eventuali proposte dei soci.
ART.14 -Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti soci solidalmente responsabili con il Presidente:
· Presidente: Vendittoli Franco;
· Tesoriere: Russo Domenico;
· Segretario: Gagliarde Benito;
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l’Associazione , convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione o l’Assemblea dei soci.
Il Segretario aggiorna il libro dei soci, redige il verbale del Consiglio di Amministrazione e ne cura gli atti.
ART.15 - L’esercizio sociale dura dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il successivo mese di aprile il Consiglio di Amministrazione redigerà il rendiconto economico e finanziario da approvarsi da parte dell’Assemblea degli Associati.
Ai sensi dell’art.5 DLgs. 460/97, è espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo diversa disposizione di legge.
Detti eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per le attività istituzionali o direttamente connesse.
ART.16 - Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dall’assemblea, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea fisserà i criteri e le modalità della liquidazione.
In caso di scioglimento, il Patrimonio dell’Associazione, ai sensi dell’art.5 DLgs. 460/97, sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoga a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, L. 23/12/1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.17 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia al Codice Civile ed altre norme di legge ed emanate in materia, con particolare riferimento a quanto disposto da D.Lgs. 460/97.